Il tema del rimborso della quota di iscrizione all’albo professionale per i dipendenti pubblici continua a essere oggetto di un acceso contenzioso. L’obbligo di iscrizione a un ordine o collegio professionale, necessario per lo svolgimento di determinate attività lavorative, solleva infatti una questione centrale: il relativo costo deve gravare sul lavoratore o sull’amministrazione datrice di lavoro?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (n. 20064/2025), fornisce un importante chiarimento, ribadendo che il diritto al rimborso non costituisce un automatismo, ma richiede la presenza di presupposti ben definiti, che non ricorrono in tutte le professioni esercitate alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un’assistente sociale dipendente del Ministero della Giustizia, la quale aveva richiesto il rimborso delle quote annuali di iscrizione al proprio albo professionale per un lungo arco temporale.
Sia il Tribunale di Napoli sia la Corte d’Appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile, per analogia, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di avvocati pubblici. Secondo i giudici di merito, il presunto vincolo di esclusività dell’attività svolta in favore dell’amministrazione giustificava l’accollo della spesa da parte del Ministero, nei limiti della prescrizione decennale.
Avverso tale decisione il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, da un lato, la violazione delle norme che regolano l’accesso e l’esercizio della professione di assistente sociale e, dall’altro, l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto della domanda della lavoratrice.
Il Supremo Collegio ha chiarito che i principi elaborati con riferimento agli avvocati dello Stato non possono essere estesi indistintamente ad altre categorie professionali operanti nel pubblico impiego. Il diritto al rimborso della quota di iscrizione all’albo, infatti, sussiste solo in presenza di condizioni specifiche, che nel caso dell’assistente sociale non risultano integrate.
La pronuncia si fonda su due argomenti centrali.
a) Natura dell’iscrizione all’albo
Per l’assistente sociale, l’iscrizione all’albo ordinario rappresenta una condizione generale e imprescindibile per l’esercizio della professione, a prescindere dalla modalità con cui essa viene svolta, sia in regime di lavoro autonomo sia in regime di subordinazione.
L’onere economico dell’iscrizione non deriva, dunque, dal rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, ma costituisce un requisito intrinseco della professione stessa.
b) Assenza di un vincolo di esclusività assoluta
Elemento decisivo è l’assenza di un’esclusività totale del rapporto di lavoro. La Corte richiama espressamente l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che consente al dipendente pubblico, previa autorizzazione, di svolgere incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli d’ufficio.
Secondo la Cassazione, la sola previsione normativa di tale possibilità è sufficiente a escludere il carattere di esclusività assoluta, indipendentemente dal fatto che il dipendente se ne sia concretamente avvalso. Ciò differenzia radicalmente la posizione dell’assistente sociale da quella degli avvocati pubblici, per i quali l’obbligo di iscrizione in elenchi speciali e il regime di esclusività fondano il diritto al rimborso.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo sistematico: il rimborso delle quote di iscrizione all’albo professionale non spetta automaticamente al dipendente pubblico. Occorre verificare, caso per caso, se l’iscrizione costituisca un onere imposto specificamente dal rapporto di lavoro in regime di esclusività assoluta o se, al contrario, rappresenti un requisito generale per l’esercizio della professione.
Nel secondo caso, come per gli assistenti sociali, l’onere economico resta a carico del professionista.
Dalla decisione emerge un principio chiaro:
non sussiste il diritto al rimborso della quota di iscrizione all’albo professionale quando tale iscrizione è condizione generale per l’esercizio della professione e il rapporto di lavoro pubblico non è caratterizzato da un vincolo di esclusività assoluta, anche se il dipendente non abbia mai svolto incarichi ulteriori.
L’ordinanza n. 20064/2025 si inserisce nel solco di un orientamento volto a delimitare rigorosamente l’ambito del rimborso degli oneri professionali nel pubblico impiego. La pronuncia assume particolare rilevanza per tutte quelle categorie di professionisti che, pur operando stabilmente all’interno della Pubblica Amministrazione, sono soggette a regimi ordinari di iscrizione agli albi e a una disciplina che consente, almeno in via teorica, lo svolgimento di attività ulteriori.
Per tali figure, l’iscrizione all’albo rimane un costo personale, non trasferibile sull’amministrazione datrice di lavoro.
Nota a Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 20064 del 18 luglio 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20064 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19176-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
GUIDA PAOLA;
– intimata – avverso la sentenza n. 518/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 1448/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2 marzo 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
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nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze la COGNOME prestava la propria attività professionale quale assistente sociale, dichiarando il diritto RAGIONE_SOCIALE medesima a vedersi corrispondere le quote annuali di iscrizione al relativo Albo pro fessionale, a decorrere dall’anno 2007 fino al 2016 con condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo relativo e rigettando il capo RAGIONE_SOCIALE domanda volto alla restituzione dell’importo pagato per il medesimo titolo per l’anno 2006 per intervenuta prescrizione decennale del diritto ex art. 2946 c.c.. La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sussistere, in quanto circostanza non contestata, il vincolo di esclusività dell’esercizio dell’attività professionale in favore del RAGIONE_SOCIALE, tenuto, pertanto, secondo quanto è desumibile in base alla giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo alla categoria degli avvocati, a farsi carico del pagamento dell’iscrizione nei limiti RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale. Per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la COGNOME, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 84/1993, 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e 1719 c.c., lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, avendo questa erroneamente ritenuto la ricorrenza nella specie dei requisiti, obbligatorietà dell’iscrizione nell’elenco speciale ed il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione, fondanti il riconoscimento da parte di questa Corte del diritto all’accollo RAGIONE_SOCIALE spesa relativa a carico dei soggetti pubblici datori in favore degli avvocati.
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Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato.
Il primo motivo merita accoglimento atteso che l’esercizio dell’attività di assistente sociale in forma subordinata a favore di amministrazioni pubbliche non richiede alcun requisito specifico implicante l’assunzione a carico delle stesse degli oneri relativi, atteso che l’iscrizione all’Albo ordinario è condizione generale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione sia in regime di autonomia che di subordinazione mentre l’esclusività di quell’esercizio non può dirsi sussistere dal momento che, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale sulla base di quanto allegato in atti dal RAGIONE_SOCIALE, essendo previsto, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l’espletamento di incarichi retribuiti ulteriori o diversi rispetto a q uelli compresi nell’ambito dell’ufficio pubblico ricoperto, restando, a tale stregua, irrilevante che in concreto la dipendente non se ne sia mai avvalsa.
Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti, decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di cui al ricorso introduttivo e la compensaz ione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero processo .
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 22 maggio 2025.
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La Presidente NOME COGNOME
Per far fronte all’ultima procedura di infrazione (INFR(2021)4037) da parte della Commissione europea per il ritardo dei pagamenti, tutt’ora in fase di definizione, lo Stato italiano ha individuato nel PNRR un obiettivo (Riforma n. 1.11) che impegna il nostro paese con L’unione Europea a pagare le fatture entro il termine di 30 gg..
Il 9 gennaio 2024 L’Aran e le organizzazioni sindacali più rappresentative hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).
I dipendenti della pubblica amministrazione hanno il diritto al riconoscimento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2023, in merito alla disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.
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